Cronaca

Ecco il bando per le case popolari nel centro storico, in zona ospedale e al Seminario

La Redazione
Il Palazzo di città di Bisceglie
I criteri di assegnazione e le procedure. La soddisfazione del Sindaco Francesco Spina
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"E' in  pubblicazione il bando per l'assegnazione di alloggi popolari a Bisceglie. Sono passati 25 anni dall'ultimo bando per assegnare alloggi popolari a Bisceglie (in via Padre
nKolbe)".

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Lo rende noto il Sindaco di Bisceglie, Francesco Spina.

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"Per le nuove assegnazioni – ha aggiunto il Sindaco – ci  affidiamo ad un bando pubblico, una procedura trasparente e giusta per assegnare gli alloggi in fase di realizzazione nel centro storico, in via Crosta (PRUACS), nella zona Ospedale e in zona Seminario (PIRP). Prosegue il nostro impegno per assicurare il diritto alla casa anche ai cittadini meno abbienti".

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Questo il testo del bando:

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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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Vista la deliberazione G. M. n.45 del 11 Marzo 2016, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n.10 del 07.04.2014 e la Determinazione n.91 del 26 maggio 2016 della Rip. AA.PP.Ambiente-Demanio-Patrimonio

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RENDE NOTO CHE

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E’ indetto, ai sensi della Legge Regionale n. 10 del 07.04.2014, BANDO DI CONCORSO per la formazione della graduatoria finalizzata all’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all’art. 1 della Legge Regionale Puglia n. 10/2014, disponibili e/o che si renderanno disponibili nel Comune di Bisceglie, salvo eventuali riserve di alloggi previste dalla legge.

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I cittadini interessati ad ottenere l’assegnazione di un alloggio di E. R. P. (Edilizia Residenziale Pubblica) dovranno presentare domanda al Comune di Bisceglie su apposito modulo, secondo i termini e le modalità contenute nel presente bando di concorso. Gli interessati all’assegnazione possono partecipare ad una sola assegnazione in ambito regionale.

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REQUISITI PER L’ASSEGNAZIONE

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1. Può conseguire l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica:

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a) chi ha la cittadinanza italiana. Il cittadino straniero è ammesso in conformità a quanto previsto dall’articolo 40 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall’articolo 27, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo).

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b) chi ha la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni compresi nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all’estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale.

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c) chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato in qualsiasi località; ai fini della valutazione dell’adeguatezza dell’alloggio si applicano gli standard di cui all’articolo 10, comma 2, L.R. n. 10/14.

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d) chi non ha già ottenuto l’assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l’attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l’alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

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e) chi fruisce di un reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, non superiore al limite, determinato ai sensi dell’articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale), vigente al momento della scadenza del bando di concorso. Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all’ultima dichiarazione fiscale e, quindi alla dichiarazione dei redditi  per l’anno 2015 (presentata nel 2016), al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari, ed è pari ad Euro 13.000,00 ai sensi dell’art. 11 comma 7 L.R. n. 22/2006. Oltre all’imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi tipo percepiti, nonchè tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento. Il reddito imponibile del nucleo familiare è diminuito di Euro 516,46 per ogni figlio minore che risulti essere a carico e qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi di lavoro dipendente o assimilabile, questi, dopo la predetta diminuzione, sono calcolati nella misura del 60%.

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La mancanza di reddito deve essere autocertificata e può essere anche documentata da certificato di disoccupazione rilasciato dall’Ufficio Provinciale del Lavoro.

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Deve essere dichiarata l’eventuale iscrizione alla Camera di Commercio.

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f) chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.

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2. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniuge, figli, affiliati e affidati con provvedimento del giudice con loro conviventi da almeno due anni. Rientrano nel nucleo familiare anche i soggetti di seguito elencati:

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a) conviventi more uxorio (due persone che, pur non essendo sposate, convivono).

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b) ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado.

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c) affini fino al secondo grado e che dichiarano, nelle forme di legge, alla data di pubblicazione del bando, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione.

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3. I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), e f) del comma 1, da parte degli altri componenti il nucleo familiare al momento della presentazione della domanda nonché al momento dell’assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto.

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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – PUNTEGGI

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Le domande di partecipazione al presente concorso devono essere compilate esclusivamente sui moduli predisposti dal Comune, scaricabili dal sito istituzionale dell’Ente www.comune.bisceglie.bt.it ed in distribuzione, tutti i giorni di apertura al pubblico, negli uffici della Ripartizione AA.PP.Ambiente Demanio e Patrimonio, ubicati al 1° piano dell’immobile di via prof. M. Terlizzi 20, o presso le sedi delle organizzazioni sindacali territoriali.

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Nei predetti moduli sono indicati i requisiti di ammissibilità e le condizioni per l’ammissione al concorso e per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

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Con la firma apposta in calce alla domanda il concorrente dichiara, sotto la sua responsabilità, di trovarsi nelle condizioni oggettive e soggettive in essa indicate e s’impegna a produrre, a richiesta, se sia necessario, l’idonea documentazione probatoria, anche del possesso dei requisiti, com’è previsto nel presente bando di concorso.

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Con detta firma, inoltre, il concorrente esonera l’operatore comunale e sindacale da ogni responsabilità in merito all’eventuale assistenza fornita nella compilazione della domanda.

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Il richiedente ed i soggetti conviventi facenti parte del nucleo familiare, per quanto indicato, possono ricorrere all’autocertificazione dei requisiti richiesti dal presente bando e dei documenti necessari per l'attribuzione del punteggio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, fatte salve le certificazioni che non possano essere richieste d’ufficio dal Comune alle Pubbliche Amministrazioni competenti (in particolare, oltre a documentazione proveniente da privati, certificazioni ASL/UTC pertinenti condizioni di disabilità e antigienicità degli alloggi).

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Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal concorrente nella domanda sono attribuiti i seguenti punteggi, secondo quanto disposto dall’art. 5 della Legge Regionale n. 10 del 07.04.2014:

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1. I punteggi da attribuire ai concorrenti sono:

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a1) reddito del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all’articolo 21 della legge 457/1978, non superiore ai seguenti limiti:

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a) inferiore ad una pensione sociale : pari ad Euro 5.830,76 al 31.12.2015,  punti 4.

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b) inferiore ad una pensione minima INPS: pari ad Euro 6.524,57 al 31.12.2015 punti 3.

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c) inferiore ad una pensione minima INPS più una pensione sociale : pari ad Euro 12.355,33 al 31.12.2015 punti 2.

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a2) nucleo familiare composto:

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a) da 3 a 4 unità: punti 1.

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b) da 5 a 6: punti 2.

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c) da 7 ed oltre: punti 3.

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a3) un componente con uno o più minori a carico: punti 2.

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a4) richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico: punti 1.

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a5) famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda, ovvero la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell’assegnazione dell’alloggio: punti 1. Tale punteggio è attribuibile:

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a) purché nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età.

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b) qualora la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.

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a6) presenza di disabili nel nucleo familiare: punti 3. Ai fini dell’attribuzione del punteggio si considera disabile il cittadino affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75 per cento.

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a7) nuclei familiari che rientrino in Italia o che siano rientrati da non più di dodici mesi dalla data del bando per stabilirvi la loro residenza, emigrati, profughi: punti 1.

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a8) richiedenti la cui sede lavorativa si trova ad una distanza superiore a 40 km da quella di residenza: punti 1. Tale punteggio viene attribuito limitatamente alla graduatoria formata dal Comune nel quale il richiedente lavora.

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a9) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando in locali adibiti impropriamente ad alloggio (baracche, case mobili, seminterrati, box, centri di raccolta, dormitori pubblici e simili) o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all’assistenza pubblica, ovvero per sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale: punti 4. La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall’autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto.

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a10) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi non conformi a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione) o quello che per la sua struttura e originaria destinazione, secondo il titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune, non era destinato ad abitazione: punti 2.

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Il punteggio di cui alle lettere a9) ed a10) non viene riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione o antigienici, se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando.

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a11) richiedenti che coabitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità: punti 2. La condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall’autorità competente, di sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all’assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo di sfratto.

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a12) richiedenti che abitino alla data del bando con il proprio nucleo familiare in alloggio sovraffollato rispetto allo standard abitativo definito all’articolo 10 L.R. n. 10/14:

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a) oltre 2 persone in più: punti 1.

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b) oltre 3 persone in più: punti 2.

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a13) richiedenti fruenti di alloggio di servizio che devono rilasciare l’alloggio per trasferimento d’ufficio o per cessazione non volontaria diversa da collocamento a riposo: punti 1.

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a14) richiedenti che devono abbandonare l’alloggio a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall’autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando: punti 6.

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a15) richiedenti che abitino in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto intimato per motivi diversi da immoralità, inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato: punti 6. Non rientra nell’inadempienza contrattuale la morosità incolpevole legata a documentati significativi mutamenti delle condizioni economiche del nucleo familiare nell’anno di riferimento, come da Decreto delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 Maggio 2014, in attuazione dell’art. 6, comma 5. Decreto Legge del 31 Agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge del 28 Ottobre 2013, n. 124, in materia di morosità incolpevole.

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a16) richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone locativo incida in misura non inferiore al 30 per cento sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi del comma 1, lettera e), dell’articolo 3 L.R. n. 10/14: punti 1.

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2. Non sono cumulabili i punteggi:

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a9) con a10).

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a14) con a15);.

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a14) e a15) con a9), a10), a11), a12) e a13).

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3. Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, é effettuato il sorteggio a cura di un notaio o di un ufficiale rogante.

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4. I richiedenti di cui alle lettere a4), a5) e a6) sono inseriti nella graduatoria generale definitiva; sono altresì collocati d’ufficio in graduatorie speciali relative a ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.

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5. Le graduatorie speciali così formate sono valide ai fini dell’assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini, in caso di determinazione della Regione o per espressa previsione di leggi di finanziamento. Tali alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui all’articolo 12 L.R. n. 10/2014.

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RACCOLTA DELLE DOMANDE – FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA

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La domanda, corredata dalla fotocopia di un documento valido d’identità dell’intestatario, dovrà pervenire per posta, con lettera raccomandata A/R, al seguente indirizzo e con la seguente intestazione: COMUNE DI BISCEGLIE – UFFICIO PROTOCOLLO – DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO – oppure per posta certificata personale al seguente indirizzo: protocollogenerale@cert.comune.bisceglie.bt.it, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando all’Albo Pretorio on line del Comune, nonchè mediante consegna a mano della domanda di assegnazione, completa dei relativi allegati, presso l’ufficio protocollo.

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Le domande presentate dopo la scadenza del predetto termine saranno escluse dal concorso.

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Il Comune, sulla base delle condizioni dichiarate dal concorrente e accertate d’ufficio, provvederà all’attribuzione provvisoria del punteggio per ciascuna domanda ed alla conseguente formazione della graduatoria provvisoria secondo l’ordine di attribuzione dei punteggi. Insieme alla graduatoria provvisoria sono indicate le domande dichiarate inammissibili, con le relative motivazioni.

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La graduatoria provvisoria, con l’indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per il ricorso, è immediatamente pubblicata nell’Albo Pretorio online del Comune per trenta giorni, nonché comunicata ai singoli richiedenti.

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VERIFICA DEI REQUISITI PRIMA DELL’ASSEGNAZIONE

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Prima dell’assegnazione degli alloggi verrà verificata la permanenza dei requisiti previsti per l’assegnazione. Il mutamento dei requisiti di cui al punto 1 che precede, lettere da a1) ad a8), fra il momento dell’approvazione della graduatoria e quello dell’assegnazione, non influisce sulla collocazione in graduatoria, purché permangano i requisiti di cui alle lettere da a9 ad a16 e, per quanto attiene al requisito a15), purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato.

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Il Comune, accertata la mancanza nell’assegnatario di alcuno dei suddetti requisiti, avvia il procedimento di esclusione dalla graduatoria o di mutamento della posizione nella stessa del concorrente, dandone comunicazione a quest’ultimo, il quale, nei successivi quindici giorni, può proporre la richiesta di parere alla commissione provinciale di edilizia residenziale pubblica.

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Il Comune e gli enti gestori possono, in qualsiasi momento, espletare accertamenti volti a verificare la permanenza e l’esistenza dei requisiti.

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ASSEGNAZIONE E STANDARD DELL’ALLOGGIO

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L’assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto è effettuata dal responsabile dell’ufficio competente del comune.

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E’ adeguato l’alloggio la cui superficie utile, determinata secondo i criteri di cui all’articolo 22 L.R. n.10/14, sia non inferiore a mq. 45. In rapporto alla dimensione del nucleo familiare, l’alloggio adeguato deve essere non inferiore a:

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a) 45 mq per nuclei familiari composti da una o due persone.

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b) 55 mq per nuclei familiari composti da tre persone.

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c) 70 mq per nuclei familiari composti da quattro persone.

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d) 85 mq per nuclei familiari composti da cinque persone.

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e) 95 mq per nuclei familiari composti da sei persone e oltre.

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Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria o degli assegnatari interessati a eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio del comune e dell’ente gestore, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell’uso del patrimonio pubblico, né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave grado di bisogno.

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SCELTA E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI

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Il Comune, di intesa con l’ente gestore, entro trenta giorni dalla data di comunicazione, dà notizia agli aventi diritto dell’avvenuta assegnazione, indicando il giorno e il luogo per la scelta dell’alloggio.

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La scelta dell’alloggio, nell’ambito di quelli individuati secondo lo standard abitativo, è effettuata dall’assegnatario o da suo delegato tra quelli proposti.

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In caso di mancata presentazione, l’assegnatario decade dal diritto di scelta.

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Gli assegnatari scelgono gli alloggi nell’ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria nel rispetto comunque dei parametri di cui all’art. 10, comma 2 della Legge Regionale n.10/2014.

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I concorrenti utilmente collocati in graduatoria non possono rifiutare l’alloggio a essi proposto se non per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune.

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In caso di mancata scelta non adeguatamente motivata, il Comune dichiara la decadenza dall’assegnazione, previa diffida all’interessato ad accettare l’alloggio propostogli.

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Ove le giustificazioni siano ritenute valide, l’interessato non perde il diritto all’assegnazione e alla scelta tra gli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili entro i termini di validità della graduatoria ove è utilmente collocato.

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Il contratto di locazione semplice è stipulato tra l’assegnatario dell’alloggio e l’ente gestore che consegna i regolamenti all’assegnatario stesso e comunica al Comune interessato la data di consegna degli alloggi e il nominativo dell’assegnatario.

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L’alloggio deve essere occupato stabilmente dall’assegnatario entro trenta giorni dalla data di consegna. In caso di lavoratore emigrato all’estero il termine è elevato a sessanta giorni.

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La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall’assegnazione dichiarata ai sensi dell’articolo 17 suddetta L.R.

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ANNULLAMENTO DELL’ASSEGNAZIONE

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L’annullamento dell’assegnazione è disposto con provvedimento del Comune competente nei seguenti casi:

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a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell’assegnazione medesima.

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b) per assegnazione avvenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni false.

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In presenza delle condizioni di cui al comma 1, comunque accertate dal comune e/o dall’ente gestore prima della consegna dell’alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il Comune comunica all’interessato l’avvio del procedimento di annullamento dell’assegnazione dandone contemporanea notizia all’ente gestore.

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Entro il termine di quindici giorni dalla data di comunicazione di avvio del procedimento di annullamento l’interessato può proporre richiesta motivata di un parere alla Commissione provinciale di edilizia residenziale pubblica per il tramite dell’ufficio comunale competente.

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Il medesimo ufficio, entro quindici giorni dalla data di richiesta di parere, trasmette la stessa, unitamente alla proprie controdeduzioni e ogni altro documento utile al rilascio del parere, alla Commissione  di cui sopra.

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La Commissione, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, rende il proprio parere vincolante.

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Entro quindici giorni dalla data di ricevimento del parere, l’ufficio comunale competente conclude il procedimento conformandosi allo stesso parere.

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L’annullamento dell’assegnazione, avvenuto nel corso del rapporto di locazione, comporta la risoluzione di diritto del contratto.

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Il provvedimento di annullamento deve contenere il termine per il rilascio dell’alloggio, non superiore a sei mesi, e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell’assegnatario e di chiunque occupi l’alloggio.

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DECADENZA DELL’ASSEGNAZIONE

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La decadenza dall’assegnazione viene dichiarata dal Comune, anche su proposta dell’ente gestore, nei casi in cui l’assegnatario:

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a) non occupi l’alloggio nel termine indicato all’atto della consegna di cui all’articolo 11 L.R. n. 10/14.

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b) abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l’alloggio assegnatogli.

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c) non abiti stabilmente nell’alloggio assegnato o ne muti la destinazione d’uso.

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d) abbia adibito l’alloggio ad attività illecite o immorali.

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e) perda i requisiti prescritti per l’assegnazione, salvo quanto indicato all’articolo 18 medesima L.R..

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f) fruisca di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare superiore al limite stabilito per la permanenza.

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Per il procedimento di decadenza si applicano le disposizioni dettate per l’annullamento dell’assegnazione.

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La decadenza dall’assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto e il rilascio immediato dell’alloggio.

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Il comune può concedere, solo una volta, un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell’immobile.

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Il provvedimento di decadenza deve contenere l’avviso che, in caso di inottemperanza all’intimazione di rilascio dell’alloggio nei termini assegnati, oltre l’esecuzione dell’ordinanza, sarà irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura stabilita dalla Giunta Regionale.

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BANDI SPECIALI

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La Giunta Regionale può autorizzare i Comuni a emanare bandi speciali per l’assegnazione di alloggi specificamente individuati in dipendenza di particolari esigenze, indicando, ove necessario, requisiti aggiuntivi.

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RICORSI E FORMAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA

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Entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono proporre ricorso alla Commissione Provinciale di Edilizia Residenziale Pubblica per il tramite del Comune.

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Il Comune, entro quindici giorni dalla data di presentazione del ricorso, trasmette lo stesso, unitamente alla proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile alla definizione del ricorso, alla Commissione suddetta.

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La Commissione, entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dei ricorsi, esprime il proprio parere obbligatorio e vincolante.

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Il Comune, entro i quindici giorni successivi al ricevimento del parere della Commissione, provvede all’approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva.

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Tra le domande che abbiano conseguito lo stesso punteggio viene effettuato il sorteggio da parte di un notaio o ufficiale rogante alla presenza dei componenti la Commissione citata.

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La graduatoria definitiva viene approvata con provvedimento del Responsabile del Servizio e viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e, contemporaneamente, ne è inviata copia alla Regione .

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La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da altra successiva e tale graduatoria sostituisce, a tutti gli effetti, quelle eventualmente precedenti.

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NORMA FINALE

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Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla Legge Regionale n.10 del 7 Aprile 2014.

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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, in riferimento al procedimento instaurato col presente bando, si informa che il trattamento dei dati personali acquisiti in dipendenza della partecipazione al presente concorso:

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a) è effettuato in base alla Legge Regionale n.10 del 7 Aprile 2014.

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b) avverrà, anche con l’ausilio di strumenti informatici, presso l’Ufficio Istruttorio e l’Ufficio Protocollo di questo Comune.

nn

c) il conferimento dei dati è necessario per consentire la partecipazione del concorrente alla presente selezione ed il mancato consenso al loro trattamento impedisce di partecipare alla selezione medesima.

nn

d) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione, nei limiti soggettivi ed oggettivi previsti da norme di legge e/o regolamento: ai dipendenti di questo Comune necessariamente coinvolti, per obbligo normativo o contrattuale, nel procedimento di selezione in questione; ai soggetti pubblici con riferimento alle rispettive funzioni pubbliche previste da leggi e regolamenti; agli altri soggetti titolari del diritto di accesso a norma della legge 241/90. Gli eventuali dati sensibili e/o giudiziari, riportati nella domanda e negli allegati documenti, saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione ad organi della pubblica amministrazione soltanto nei casi rispettivamente previsti dalla legge e dal Garante.

nn

e) il titolare dei dati personali potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati da parte di questo Ente, i suoi diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs 196/2003.

nn

f) il responsabile del trattamento nonché del diritto di accesso ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003, è il Responsabile del Servizio pro-tempore.

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ULTERIORI INFORMAZIONI

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Per ogni utile informazione l’interessato potrà rivolgersi allo Sportello Patrimonio Demanio Ambiente Igiene e Sanità – via prof. M. Terlizzi n. 20-1° piano oppure presso le organizzazioni sindacali degli inquilini.

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Bisceglie, 14 luglio 2016

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         Il Dirigente                                                                 Il Sindaco

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Dott. Alessandro Nicola  Attolico                                        Avv. Francesco Spina

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venerdì 15 Luglio 2016

(modifica il 30 Luglio 2022, 15:18)

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