Cronaca

Appalto rifiuti, Ambiente 2.0 diffida il Comune di Bisceglie

La Redazione
Il sit in dei lavoratori di Ambiente 2.0 sotto il Comune
Nuovo capitolo della vicenda dopo la riunione monotematica del Consiglio comunale
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Dopo il Consiglio comunale monotematico andato in scena ieri a Bisceglie, ecco un nuovo capitolo della sempre più complessa vicenda del cambio di gestore del servizio di igiene in città.

In queste ore è stata inoltrata da Ambiente 2.0 una diffida redatta dal prof. Mario Sanino, avvocato in Roma, all’attenzione del Comune di Bisceglie, con la quale si invita formalmente a non procedere all’assegnazione dell’appalto alla Sangalli, pena la richiesta di un maxirisarcimento dei danni. Insomma, una nuova battaglia legale si profila all’orizzonte.

Ecco il testo della diffida redatta dal prof. Mario Sanino:

«Oggetto: procedura di gara bandita con determinazione dirigenziale n. 100/2015 per l’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani e del servizio di igiene urbana nel Comune di Bisceglie, per la durata di sette anni e per un importo a base d’asta complessivo di Euro 47.777.687,35 – Significazione e diffida

Scriviamo in nome e per conto di Ambiente 2.0 – Consorzio Stabile s.c.a.r.l. e, con riferimento alla vicenda in oggetto, rileviamo quanto segue.

1.- In via preliminare, richiamiamo brevemente lo svolgimento dei fatti relativi alla questione.

1.1.- Con determinazionea contrarre del dirigente del Comune di Bisceglie – Ripartizione Ambiente-Demanio-Patrimonio-Servizio Ciclo integrato dei Rifiuti n. 100 del 30.10.2015, su delega dell’A.R.O. BT1, veniva approvato il capitolato, bando ed il disciplinare per l’appalto dell’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani e dei servizi di igiene urbana nel comune di Bisceglie, cig. 645591231e”, per anni sette per un valore complessivo dell’appalto di € 47.777.687,25 di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 32.454,41. Il bando veniva pubblicato sulla GUCE n. 5238 del 9.12.2015 e sulla GURI n. 144 del 7.12.2015.

1.2.- All’esito della procedura, con determinazione n. 265 del 29.6.2016, l’appalto veniva aggiudicato alla Società Camassa Ambiente, mentre lo scrivente si qualificava come seconda in graduatoria e l’impresa Sangalli come terza.

Accadeva tuttavia che nei confronti di Camassambiente veniva adottata dal Prefetto di Bari interdittiva antimafia in data 23.12.2016, alla quale seguiva, in data 30.12.2016, il recesso da parte del Comune di Bisceglie. I suddetti provvedimenti venivano impugnati dalla società innanzi al TAR e avverso la decisione di primo grado veniva proposto appello innanzi al Consiglio di Stato (R.G. n. 8307/2017).

La definizione del giudizio è imminente, atteso che la causa risulta essere stata trattenuta in decisione e si attende quindi la pubblicazione della sentenza.

1.3.-Conseguentemente, il Comune di Bisceglie affidava il servizio di cui è causa al Consorzio Ambiente 2.0, in qualità di secondo in graduatoria, con Determinazione n. 6 del 2017.

1.4.- Avverso tale provvedimento proponeva ricorso al TAR Puglia la Società terza graduata Sangalli e il TAR Puglia, Sez. III, con sentenza n. 00877/2017 accoglieva il ricorso.

Avverso la suddetta sentenza la scrivente proponeva appello innanzi al Consiglio di Stato (R.G. n. 6375/2017). All’esito del giudizio, il Consiglio di Stato, con dispositivo di sentenza n. 659/2018 del 31.1.2018 respingeva l’appello; le motivazioni venivano rese note all’esito della pubblicazione della sentenza in data 5 marzo 2018 n. 1347.

1.5.- E’ opportuno evidenziare che già nelle more del giudizio di appello lo scrivente Consorzio presentava al Comune di Bisceglie istanza di autotutela del 19 gennaio 2018, con la quale si rappresentava che la Società Sangalli era priva dei requisiti di moralità professionale previsti dall’art 38, comma 1, lett c) del D.Lgs. n. 163/2006 e conseguentemente si chiedeva che la stessa venisse esclusa dalla procedura. Tale istanza è rimasta priva di ogni riscontro.

1.6.- Con atto di significazione e diffida dell’8 febbraio 2018, lo scrivente Consorzio rappresentava che la Società Sangalli era priva dei requisiti di c.d. moralità professionale ai sensi dell’art. 38, Dlgs n. 163/2006, anche sulla base di decisioni rese dal Giudice amministrativo (Cons. Stato, Sez. V, 21 giugno 2017, n. 3030) e confermato dall’adozione del provvedimento prefettizio dell’8 luglio 2016 ai sensi dell’art. 32, D.L. n. 90/2014, con il quale è stata disposta la nomina di amministratori sostitutivi degli ordinari organi di gestione relativamente all’esecuzione degli appalti di “Servizio di raccolta, trasporto rifiuti urbani e pulizia della rete stradale”, affidato dal Comune di Monza e “Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, servizio di spazzamento delle strade ed altri complementari nei confronti dei Comuni di Andria e Canosa”. La legittimità del suddetto provvedimento è stata recentemente acclarata con sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 10 gennaio 2018, n. 93.

Pertanto, con il suddetto atto di significazione e diffida, si diffidava il Comune di Bisceglie dal voler procedere all’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto alla Società Sangalli e alla stipula del relativo contratto. Anche tale atto restava privo di ogni riscontro.

2.- Recentemente, si è appreso informalmente che il Comune avrebbe determinato di procedere all’affidamento del servizio alla Società Sangalli.

A tale proposito, appare doveroso osservare quanto segue.

2.1.- In primo luogo, il Comune, nel caso di specie, deve procedere – così come avvenuto al momento dell’affidamento allo scrivente Consorzio a seguito della risoluzione del contratto stipulato con la Società Camassambiente – allo scorrimento della graduatoria ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 140 D.Lgs. n. 163/2006 e art. 297, n. D.P.R. n. 207/2010, applicabile ratione temporis alla vicenda.

Stabilisce infatti, l’art. 140 suddetto che “Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento dell’appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l’originario aggiudicatario. 2. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta” (sottolineature nostre, n.d.r.).

L’art. 297, D.P.R. n. 207/2010 espressamente prevede che agli appalti di servizi “si applicano gli articoli da 135 a 140 del codice”.

Pertanto, l’Amministrazione deve verificare la disponibilità dell’impresa a vedersi affidato il servizio “alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta”, non essendo quindi ammesso, nel caso di specie, che sussistano variazioni tra le condizioni offerte originariamente dalla Camassambiente e quelle praticate dalla subentrante Sangalli e dovendo anzi quest’ultima espressamente accettare quelle condizioni, a seguito dell’interpello, prima che si possa procedere all’aggiudicazione a favore dello stesso e all’affidamento del servizio.

Analogamente, l’Amministrazione, prima di poter procedere all’affidamento del servizio, deve verificare l’attuale possesso dei requisiti in capo alla Sangalli, non essendo ammissibile che un soggetto privo dei requisiti possa essere destinatario di affidamento di contratti pubblici ed esecutore degli stessi.

Comunque, in caso di accoglimento dell’appello proposto dalla Camassambiente avverso il provvedimento interdittivo, la medesima Società avrebbe titolo per richiedere l’affidamento del servizio e, in caso di intervenuto affidamento ad altro soggetto, per procedere alla richiesta risarcitoria nei confronti del Comune per impossibilità di esecuzione in forma specifica del giudicato (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., n. 2/2017). E’ pertanto necessario attendere l’esito (imminente) del suddetto giudizio per assumere ogni determinazione in merito all’affidamento del servizio.

3.- Orbene, fermo restando che l’Amministrazione non ha mai dato riscontro ai summenzionati atti trasmessi dallo scrivente Consorzio, è evidente che l’affidamento del servizio a seguito dello scorrimento della graduatoria possa avvenire al verificarsi di due presupposti: a) che il candidato interpellato abbia accettato le medesime condizioni offerte dall’originario contraente; b) che il medesimo concorrente sia in possesso, al momento dell’affidamento (oltre che a quello di partecipazione alla gara) del possesso di tutti i requisiti di partecipazione ed in particolare di quelli di cui all’art. 38, Dlgs. n. 163/2006.

Nel caso di specie, a quanto è dato sapere, non risultano sussistere alcuno dei presupposti suddetti. Sicchè, l’Amministrazione non può procedere all’affidamento dell’appalto in oggetto alla Impresa Sangalli.

4.- Tutto ciò premesso, Ambiente 2.0 Consorzio Stabile s.c.a.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. DIFFIDA Il COMUNE DI BISCEGLIE in persona del legale rappresentante e per esso il Segretario Generale, il Dirigente del Settore Finanziario, il RUP dal voler procedere all’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti nel Comune di Bisceglie alla Società Sangalli e alla stipula del relativo contratto, in assenza dell’accertato impegno della concorrente Sangalli di accettare le medesime condizioni offerte dall’originario contraente e del possesso da parte della medesima impresa di tutti i requisiti di partecipazione alla gara.

Significa sin da ora che, in caso contrario, la Scrivente sarà costretta a tutelare la propria posizione giuridica innanzi alle competenti Autorità anche per il risarcimento di danni e anche nei confronti del funzionario che lo ha cagionato.

martedì 17 Aprile 2018

(modifica il 29 Luglio 2022, 17:14)

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